Negli ultimi anni si sono susseguiti diversi interventi legislativi che hanno definito e modificato l’importo massimo di denaro trasferibile con un bonifico: tutto questo nell’ottica della massima attenzione (anche da parte dell’Agenzia delle Entrate) riguardo a queste transazioni, soprattutto se effettuate da soggetti privati. Vediamo insieme quali sono questi limiti.
La normativa italiana ha determinato un limite massimo per la circolazione del contante, considerando che questo tipo di “moneta” è quella a cui è maggiormente legato il rischio di evasione fiscale e di riciclaggio di fondi provenienti da attività illecite. Inoltre sono previsti tutta una serie di controlli, effettuati dall’Agenzia delle Entrate, che mirano a tracciare le diverse forme con cui il denaro si muove da un soggetto all’altro. In questo senso esistono forme di circolazione non tracciabili (quelle effettuate utilizzando denaro contante) e tracciabili (quelle effettuate attraverso la moneta elettronica, come il bonifico bancario, classiche carte di debito o carte di credito).
L’Agenzia delle Entrate controlla ogni trasferimento di denaro, per evitare l’evasione fiscale (messa in atto da un soggetto che produca reddito senza dichiararlo o sfrutti il conto corrente bancario come strumento di riciclo di denaro di provenienza illegale). Per raggiungere questo scopo gli operatori finanziari, fra cui le banche, hanno l’obbligo di comunicazione dei saldi iniziali e finali dei conti correnti e la giacenza media degli stessi a intervalli ben definiti.
In questo modo è possibile effettuare i controlli sul reddito: se l’intestatario versa sul conto corrente più denaro di quanto percepisca con lo stipendio o la pensione, può iniziare una procedura che prevede controlli, richieste di chiarimenti o un vero e proprio accertamento. Però, a parte l’intervento di controllo previsto dal fisco, non vi sono limiti di importo per quel che riguarda i bonifici SEPA.
Riassumendo non esiste un importo massimo per un bonifico bancario Italiano e SEPA.
La situazione cambia per quel che riguarda i bonifici esteri: con questo termine si intendono i trasferimenti di denaro verso soggetti che si trovano in paesi extra UE e i trasferimenti verso le persone fisiche e giuridiche che hanno sede al di fuori dell’Italia.
Limiti anti riciclaggio

La scelta di non imporre un limite massimo per i bonifici bancari deriva dal fatto che si tratta di un’operazione assolutamente tracciabile: in questo modo non si ostacola la circolazione “lecita” delle somme di denaro fra i privati cittadini, dato che queste operazioni rientrano fra quelle normali nella vita quotidiana e nell’esercizio delle attività di impresa.
A tutti gli effetti, è quasi impossibile effettuare operazioni di riciclaggio attraverso i bonifici bancari, vista la loro tracciabilità praticamente immediata sia in Italia che per inviare denaro all’estero.Esistono però dei limiti agli importi dei bonifici che possono essere imposti dai vari istituti di credito (per esempio per i bonifici online) ed esiste il limite dato dalla disponibilità delle somme di denaro sul conto dell’ordinante. Non possono essere infatti previsti bonifici che superino la disponibilità di somme sul conto corrente (salvo il caso in cui la banca permetta al cliente di accedere allo scoperto di conto).
Invece sono previsti dei limiti precisi ai bonifici SEPA effettuati all’estero: si tratta di limiti che riguardano tutte le operazioni bancarie che prevedono il trasferimento del denaro all’estero, compresi i bonifici in zona extra SEPA, per cui vigono limiti ancora più ristretti in termini di importo massimo.
Per effettuare questo tipo di operazioni è prevista infatti la compilazione del CVS (Comunicazione Valutaria Statistica): quando il bonifico estero è pari o superiore a 12.500 euro è necessario che l’operatore finanziario compili questa comunicazione. E la stessa segnalazione è obbligatoria quando si effettuano operazioni mercantili, non mercantili oppure finanziare che vadano a creare un regolamento economico tra un privato residente in UE e un soggetto (privato o persona giuridica) residente extra UE.
Per quel che riguarda i bonifici da e verso l’estero, è stata introdotta una soglia di segnalazione distinta e più bassa: con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 maggio 2024 (n. 224381), che ha aggiornato quanto previsto dalla legge 97/2013, gli intermediari finanziari (le banche) sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i trasferimenti di denaro da o verso l’estero pari o superiori a 5.000 euro, sia in entrata che in uscita: una soglia molto più bassa rispetto ai 15.000 euro precedentemente previsti, che di fatto porta sotto osservazione anche bonifici esteri di importo medio.