Sospensione rata mutuo prima casa per coronavirus COVID-19

Per far fronte all’emergenza costituita dal coronavirus che ha travolto l’Italia nelle ultime settimane, il Governo ha stanziato diversi provvedimenti, per cercare di contenere i costi a carico della popolazione, dando un sostegno finanziario.

(Nota 2026: questo articolo descrive i provvedimenti straordinari varati nel marzo 2020 per l’emergenza Covid-19, ormai conclusi da tempo. Il meccanismo di fondo — la sospensione del mutuo prima casa tramite il Fondo di solidarietà Gasparrini (L. 244/2007) — esiste ancora oggi, ma le estensioni temporanee legate al Covid (accesso semplificato per i lavoratori autonomi tramite autocertificazione, niente ISEE, tetto del mutuo elevato a 400.000€) sono scadute e non sono state rinnovate. Di seguito troverai, segnalate puntualmente, le parti ancora valide oggi e quelle non più attuali, con indicazione di cosa si può richiedere nel 2026.)

Tra i vari provvedimenti, ne sono stati stanziati due anche in relazione alla sospensione della rata mutuo prima casa, per non aggravare le condizioni economiche degli italiani in un periodo già di per sé delicato.

Da quando il decreto del 9 marzo 2020 ha reso l’Italia zona totalmente protetta, sono stati presi diversi provvedimenti: quello che riguarda i mutui prima casa, nello specifico, prevede che per essi il pagamento sia congelato, in determinati casi, e solo in seguito alla presentazione dell’apposita domanda.

Non vale per esempio nel caso di mutui ristrutturazione.

sospensione rata mutuo

Sospensione rata mutuo: i due decreti

Per far fronte all’emergenza ed arginarne gli effetti economici a discapito di chi è tenuto a pagare un mutuo sulla prima casa, il Governo aveva inizialmente stabilito che avrebbero avuto accesso alla moratoria di congelamento del mutuo ipotecario solamente i lavoratori che avessero subito una riduzione dell’orario di lavoro di almeno trenta giorni.

In un successivo decreto, invece, si è stabilito che tale provvedimento aiuterà anche i lavoratori autonomi, che potranno quindi chiedere un congelamento del proprio mutuo sulla prima casa per nove mesi, con le modalità che vi indicheremo più sotto. (Nota 2026: questa estensione ai lavoratori autonomi era una misura emergenziale temporanea legata al Covid-19 e oggi non è più attiva — non è stata rinnovata dopo la conclusione delle proroghe straordinarie. Attualmente, con le regole ordinarie del Fondo Gasparrini, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le partite Iva in generale NON hanno accesso al fondo di sospensione del mutuo prima casa: le categorie ammesse sono lavoratori dipendenti, collaboratori (co.co.co.), e casi di decesso o grave disabilità/non autosufficienza del titolare del mutuo. È un punto importante da aggiornare, perché oggi la sezione dedicata ai lavoratori autonomi descritta più sotto non è più percorribile.)

Per i lavoratori dipendenti, le tempistiche di congelamento del mutuo vengono calcolate in base al periodo di sospensione del lavoro: nello specifico, il lavoratore che ha subito una riduzione del lavoro tra i 30 e i 150 giorni, ha diritto ad una sospensione del mutuo di sei mesi, che diventano dodici mesi in caso di riduzione tra i 151 e i 302 giorni, fino a 18 mesi nel caso in cui la riduzione lavorativa superi i 303 giorni.

(Nota 2026: ottima notizia — questa parte è ancora attuale. Questa graduazione (6/12/18 mesi) non era una misura temporanea Covid, ma è stata confermata come regola ordinaria del Fondo Gasparrini in vigore dal 1° gennaio 2024, quindi resta valida per i lavoratori dipendenti anche nel 2026.)

Lavoratori autonomi ed indipendenti: congelamento del mutuo prima casa (Nota 2026: sezione superata, vedi nota sotto)

Per i lavoratori autonomi e indipendenti, il provvedimento vale fino al 17 dicembre 2020, e permette il congelamento del mutuo sulla prima casa nel caso in cui si presenti un’autocertificazione, nella quale si attesti una riduzione del lavoro di almeno il 33% del proprio fatturato medio giornaliero, a partire dal 21 febbraio (per il successivo trimestre, o nel periodo tra il 21 febbraio e la presentazione della domanda). (Nota 2026: questa finestra straordinaria per gli autonomi è scaduta — le fonti concordano che non sia stata rinnovata dopo la fine delle misure emergenziali Covid (tra la fine del 2020 e, secondo alcune fonti, il 2023 per le ultime proroghe residue). Oggi chi è lavoratore autonomo, libero professionista o titolare di partita Iva non può più accedere alla sospensione del mutuo prima casa tramite questa autocertificazione, né tramite le regole ordinarie del Fondo Gasparrini, che restano riservate principalmente a lavoratori dipendenti, collaboratori, e situazioni di decesso o disabilità grave/non autosufficienza. Ti consigliamo di valutare se rimuovere questa sezione o trasformarla in un avviso che spiega chiaramente che l’agevolazione non è più disponibile.)

Richiesta per sospensione del mutuo prima casa

Alla richiesta di congelamento del mutuo sulla prima casa, deve essere allegata una certificazione, come ad esempio un’attestazione da parte del datore di lavoro dell’effettiva sospensione del lavoro (o sua riduzione), nello specifico a causa dell’emergenza data dal coronavirus.

Limiti del provvedimento

Esistono ancora delle limitazioni rispetto a chi potrà presentare domanda per il congelamento del mutuo: essa, infatti, potrà essere presentata solo se l’immobile è adibito a abitazione principale, e solo per mutui che non superano il valore di 250 mila Euro.

(Nota 2026: il tetto di 250.000€ è confermato tuttora corretto per le regole ordinarie del Fondo Gasparrini — durante l’emergenza Covid era stato temporaneamente elevato a 400.000€, ma con la fine delle misure straordinarie è tornato al valore originario di 250.000€. Manca invece un requisito importante da aggiungere: oggi è necessario avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000€ per poter accedere al fondo — requisito che durante l’emergenza Covid era stato temporaneamente sospeso, ma che oggi è di nuovo richiesto.)

Come suggerisce il nome, si tratta comunque di un congelamento, ed il piano di ammortamento verrà semplicemente allungato. Verrà sospesa solo la quota di interesse, il cui 50% rimarrà comunque a carico del titolare del mutuo.

(Nota 2026: confermato — questa regola sulla gestione degli interessi (sospensione della rata, allungamento del piano di ammortamento, 50% degli interessi maturati a carico del fondo e 50% a carico del titolare del mutuo) corrisponde ancora alle regole ordinarie del Fondo Gasparrini in vigore oggi.)