Nel recente passato le carte prepagate sono state utilizzate anche con l’intento di eludere i controlli fiscali, in particolare per non far risultare alcune spese nella dichiarazione sostitutiva unica e ricevere l’attribuzione di un ISEE più basso, in modo da godere di benefici fiscali e non solo. In ogni caso, questo utilizzo distorto delle carte prepagate gratuite è ormai da anni oggetto di un quadro normativo più stringente: queste carte, come vedremo, sono diventate pignorabili a tutti gli effetti nella maggior parte dei casi.
Bisogna considerare infatti che nell’Archivio dei rapporti finanziari (la cosiddetta “anagrafe dei conti correnti”, gestita dall’Agenzia delle Entrate) sono inserite, dal 2016, tutte le carte prepagate ricaricabili con Iban: questo permette all’Agenzia delle Entrate di verificare la giacenza media sui conti dei soggetti debitori o protestati. Fra i dati inviati dagli istituti di credito all’Agenzia delle Entrate sono quindi compresi anche quelli relativi alle carte ricaricabili con IBAN.
Infatti, le carte prepagate con IBAN italiane, offrono la possibilità di usufruire di diversi servizi, fra cui quelli di ricevere denaro su un conto corrente.
Che dati possono fornire le banche?
Per queste carte prepagate, le banche non si limitano a indicare gli identificativi delle carte stesse, ma anche:
- il deposito iniziale;
- il deposito finale;
- la giacenza media sulla carta durante l’anno;
- i vari movimenti compiuti sulla carta, sia in entrata che in uscita.
Tramite questi dati per l’Agenzia delle Entrate diventa più semplice scoprire i soggetti che si rivelano dei possibili cattivi pagatori o debitori verso il fisco.
Date le loro caratteristiche, le carte prepagate dotate di IBAN possono essere equiparate a un conto corrente tradizionale e quindi seguono la stessa sorte di questo per quel che riguarda i rapporti finanziari che hanno una rilevanza per il calcolo dell’ISEE: la giacenza media della carta va infatti dichiarata nella DSU esattamente come quella di un conto corrente.
Si tratta di una modifica che impedisce ai soggetti di falsare le dichiarazioni sostitutive uniche, alleggerendo dalle spese o da eventuali guadagni. Questo perché il totale del conto corrente non potrà essere “zero” e il valore di giacenza media sarà quindi più vicino ai dati reali. Di conseguenza, molti soggetti perderanno bonus e servizi sociali di cui potevano usufruire in precedenza.
Inoltre, un’altra importante conseguenza è la possibilità che la carta prepagata venga sottoposta a pignoramento quando il titolare ha un debito con il fisco o con un altro creditore: questo perché la legge prevede che un creditore possa pignorare anche i crediti in denaro per ottenere la soddisfazione del debito, attraverso lo strumento del pignoramento presso terzi disciplinato dall’art. 543 del Codice di procedura civile (la banca o l’istituto di moneta elettronica agisce qui come “terzo” tenuto a bloccare le somme). Per i debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica inoltre l’art. 72-bis del DPR 602/1973, che consente di vincolare anche i versamenti accreditati sulla carta nei 60 giorni successivi alla notifica dell’ordine di pignoramento: un principio confermato anche da una recente ordinanza della Cassazione (n. 28520/2025).
Pignoramento carte prepagate
Il fatto che si siano equiparate le carte prepagate dotate di IBAN ai tradizionali conti correnti, fa sì che anche queste carte possano essere pignorate e quindi che non possano più essere utilizzate per salvare somme dalla procedura di pignoramento.
Grazie a questa riforma. tramite il processo esecutivo si amplia la platea dei beni che possono essere scoperti e pignorati. Fra di essi sono compresi:
- conti correnti;
- stipendi;
- pensioni;
- depositi monetari;
- titoli azionari e obbligazionari;
- beni immobili;
- beni mobili registrati;
- tutti gli altri beni pignorabili secondo la legge.
Va però precisato che il pignoramento di stipendi e pensioni, anche quando accreditati su una carta prepagata, non è illimitato: l’art. 545 del Codice di procedura civile prevede che le somme accreditate siano pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (pari a circa 1.603,23 euro nel 2026), mentre per gli accrediti periodici successivi il limite scende a un quinto dell’importo netto. Restano inoltre sempre impignorabili i crediti alimentari, le indennità di maternità e i sussidi di sopravvivenza.
Le nuove disposizioni normative dovrebbero portare anche a una diminuzione dei tempi necessari a recuperare un credito, nonché a una maggiore facilità nell’ottenere informazioni relative a un soggetto debitore. L’obiettivo è chiaro: lasciare sempre meno tutele al debitore e scoprire tutti quei beni che possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori, nel rispetto comunque dei limiti di impignorabilità appena descritti.
In conclusione ogni carta prepagata nominativa (sia che abbia o meno un codice IBAN) risulta pignorabile, sempre che sia stata emessa all’interno del territorio italiano: l’istituto emittente, infatti, viene comunque considerato “terzo debitore” ai fini del pignoramento, indipendentemente dalla presenza dell’IBAN. Fanno eccezione solo le carte prepagate totalmente anonime “usa e getta” (come molte gift card), che non essendo riconducibili a un titolare identificato non rientrano nell’Archivio dei rapporti finanziari e restano quindi, di fatto, non pignorabili: si tratta però di strumenti con importi di ricarica molto limitati (tipicamente sotto i 100 euro) e inadatti a ricevere accrediti regolari come stipendio o pensione, per cui non costituiscono una reale via di fuga dal pignoramento per chi ha un debito consistente.