Estinzione anticipata cessione del quinto: è possibile?

Se avete avuto accesso ad un finanziamento contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensione ma, una volta superato il momento di necessità, volete ricorrere all’estinzione della cessione del quinto, questo articolo fa al caso vostro.

Nelle prossime righe, infatti, troverete tutto ciò che dovrete sapere per ricorrere all’estinzione anticipata della cessione del quinto

Estinguere anticipatamente la cessione del quinto. Come funziona?

È fondamentale sapere, innanzitutto, che è un diritto del cliente quello di richiedere l’estinzione anticipata di un prestito. Questo vale anche in merito a prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Questa categoria di finanziamento, infatti, dedicata ai soli lavoratori dipendenti o ai pensionati, è a tutti gli effetti da equiparare a un normale prestito.

L’estinzione di un prestito, infatti, è regolamentata da una norma contenuta nell’articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario.

Quando si parla di Testo Unico Bancario, ci si riferisce a quell’apparato normativo che detta le regole sui temi bancari e di finanziamento. Fa parte della legislazione italiana e viene continuamente aggiornato.

In base all’articolo più sopra citato il cliente può rimborsare tutto o parte del debito in qualsiasi momento precedente la scadenza naturale dell’ammortamento definito nel contratto di finanziamento stabilito tra le parti.

Quando conviene ricorrervi e quando no?

Se abbiamo compreso che la legge ci viene incontro offrendoci, in quanto clienti, la possibilità di ricorrere ad un’estinzione parziale o totale del finanziamento ottenuto contro cessione del quinto, come possiamo sapere se questa operazione è o meno conveniente?

Sicuramente nel caso volessimo ricorrere ad un’estinzione anticipata, dobbiamo valutare due aspetti:

  1. L’esistenza e l’eventuale pagamento di possibili penali
  2. Quanto manca alla scadenza naturale del prestito

Quanto al punto 1 di solito è prevista una penale.  Di solito per contratti di prestito che superino i 10.000 euro,  non supera mai l’1% del capitale residuo.

Questo è valido nel caso in cui all’estinzione del debito mancasse ancora più di 1 anno.

Se, invece, dovesse mancare meno di 1 anno al termine naturale del prestito, la penale scenderà al di sotto dello 0,5% nel momento in cui la durata residua del prestito sia inferiore a 1 anno.

Il calcolo

Nel caso in cui decidessimo che vogliamo ricorrere a questa strada, la prima cosa da fare sarà il calcolo cessione del quinto dell’estinzione anticipata . Questo lo si fa verificando il prospetto della situazione del finanziamento, cioè il documento che viene aggiornato, alla scadenza di ogni rata, dall’agenzia o dalla banca presso la quale avremo ottenuto il finanziamento.

Questo documento ci aiuterà a capire il totale del capitale restante e gli interessi che si devono ancora pagare.

È per questo che, di solito, si consiglia, nel caso in cui si sia interessati all’estinzione anticipata, di farlo quando ancora si sono versate poche rate. Questo ci permetterà di aver pagato ancora pochi interessi sulla cifra che la banca ci ha erogato.

Attenzione ai costi accessori

Nel conteggio estintivo del finanziamento contro la cessione del quinto, inoltre, bisognerà tenere conto delle categorie di costi (detti costi accessori) che normalmente costituiscono un dubbio per i consumatori. Si deve aggiungere, inoltre, che i cosiddetti costi accessori si dividono a loro volta in due tipologie differenti di costi:

  1. Costi up-front (che sono i costi iniziali che l’agenzia sostiene per effettuare le dovute verifiche sulla solvibilità del debitore)
  2. Costi recurring (che sono i costi che ricorrono – da qui il nome – a ogni rata del rimborso e che normalmente sono i costi degli interessi e della polizza assicurativa obbligatoria).

A ragion del vero questi costi dovrebbero, per legge, essere dettagliati dalla banca o dall’agenzia presso la quale vi siete rivolti per ottenere il prestito, sul contratto. Fate attenzione, perché nel caso in cui non siano stati dettagliati ma siano calcolati sul totale, il rimborso vi spetta sul totale riportato sul contratto.

In passato le finanziarie distinguevano le due categorie proprio per escludere dal rimborso i costi up-front, sostenendo che si trattasse di spese legate a prestazioni (come la valutazione del merito creditizio) già interamente svolte al momento dell’apertura della pratica. Questa impostazione, però, è stata progressivamente superata: sulla base del principio stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la cosiddetta “sentenza Lexitor”) e ulteriormente precisato dalla riforma dell’articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 212/2025), oggi la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata deve essere proporzionale alla durata residua del prestito e comprendere anche i costi che non dipendono dalla durata, cioè anche quelli up-front. In pratica, quindi, anche le spese iniziali (come i costi di intermediazione) dovrebbero oggi essere rimborsate pro quota, e non più trattenute integralmente dalla finanziaria. Restano invece escluse dal rimborso le imposte e le somme versate direttamente dal consumatore a soggetti terzi.

Per quanto riguarda i costi recurring questi sono da sempre inclusi nella rata in quanto calcolati in base alla durata del prestito, e vengono quindi riconosciuti al consumatore in proporzione al periodo di finanziamento non goduto.

È il caso, ad esempio, dei costi degli interessi e dei costi dell’assicurazione. In questo caso nel conteggio estintivo della cessione del quinto il consumatore vedrà riconosciuti gli interessi non dovuti a causa dell’estinzione anticipata oltre che le spese assicurative relative al periodo di polizza non goduto dal consumatore stesso.

Come dare avvio all’estinzione anticipata della cessione del quinto

Per dare avvio alla procedura per l’estinzione anticipata, che potrà essere anche parziale, si invia una PEC o raccomandata all’istituto di credito con il quale è stato stipulato il contratto.

Questo avrà tempo 10 giorni per dare una risposta al consumatore oltre che per spedire un documento fondamentale. Si tratta di un riepilogo che comprenderà le indicazioni del conto corrente su cui effettuare il versamento.

Oltre a questo, nel documento riepilogativo dovranno essere presenti i calcoli relativi ai rimborsi per il cliente.

Nel caso non ci dovessero essere, le strade per il cliente potrebbero essere due: o fare una richiesta diretta all’istituto stesso, oppure, in caso di mancato rimborso, rivolgersi all’Arbitrato Bancario Finanziario. Questo istituto prevede tempi di intervento più veloci rispetto al processo in sede civile, che costituisce la terza, ma meno praticabile, strada per ottenere il rimborso richiesto.

Anche in questo caso bisogna accertarsi che nel contratto non siano presenti clausole attraverso le quali l’ente finanziatore possa rifiutare un rimborso al cliente (gli istituti di credito non possono farlo). Un ultimo aspetto su cui fare attenzione è la prescrizione: il cliente, infatti, ha 10 anni di tempo dopo l’estinzione anticipata prima che cada in prescrizione il diritto al rimborso. Una volta passati 10 anni non si potrà più vantare alcun diritto verso l’istituto di credito.