Cessione del quinto e dimissioni: come comportarsi

Il mercato del lavoro, in Italia, è in continuo movimento, spesso in senso negativo. Siamo nell’Eurozona, il paese che presenta i più alti tassi di disoccupazione, ma allo stesso tempo i mercati e le nuove tecnologie propongono, anche nel nostro paese, opportunità che in molti si sentono di dover cogliere, spesso e volentieri dando le dimissioni dal posto di lavoro.

Cessione del quinto, in caso di dimissioni?

cessione del quinto e dimissioni

È una domanda che dovrebbero porsi in molti, anche perché una cattiva gestione di tempi e comunicazioni con la banca o la società finanziaria che ha erogato il prestito può portare a spiacevoli (ma soprattutto costose) situazioni che si potrebbero tranquillamente evitare.

Innanzitutto una premessa: quando si stipula un contratto di finanziamento con la formula della cessione del quinto automaticamente (perché è obbligatorio per legge), la società che erogherà il finanziamento (sia essa una banca o una finanziaria) stipulerà un contratto assicurativo. Questa polizza assume il nome di “rischio impiego” e, come dice la denominazione stessa, servirà a coprire le spese necessarie nel caso in cui il debitore dovesse perdere il lavoro.

Contrariamente a quanto si pensa, però, compito di questa polizza non sarà quello di proteggere il debitore, bensì servirà a protezione dell’ente bancario o della finanziaria che avrà erogato il credito. Sarà poi l’assicurazione a rivalersi sul debitore per la cifra che l’assicurazione stessa avrà erogato a saldo del debito residuo. In maniera simile questo succede anche nel caso di cessione del quinto in caso di licenziamento.

Ci sono, però, dei “distinguo” che è necessario affrontare.

Dimissioni seguite da un nuovo posto di lavoro

Se le dimissioni sono seguite immediatamente o brevemente da un altro lavoro dipendente, sarà il nuovo datore di lavoro a garantire la continuità del pagamento delle rate. Non interverrà l’assicurazione, basta che ci sia una continuità nel pagamento delle rate e che non ci siano delle insolvenze non giustificate. È chiaro che l’operazione di “cambio” di riferimenti del datore di lavoro dev’essere effettuato il più presto possibile dandone comunicazione alla banca o alla finanziaria. Ricordiamo che il pagamento delle rate per un prestito contro cessione del quinto è un diritto del lavoratore. Il datore di lavoro, quindi, non potrà rifiutarsi di effettuare la trattenuta in busta paga e quindi il pagamento della rata mensile.

Dimissioni non seguite da un nuovo posto lavoro o licenziamento

Diversa è la situazione nel caso in cui non ci sia un nuovo posto di lavoro o il lavoratore sia stato licenziato per giusta causa. In questo caso sarà l’assicurazione stipulata in sede di firma di contratto di prestito a saldare il debito presso la banca o la finanziaria. A questo punto sarà l’assicurazione a essere creditrice nei confronti del debitore per la cifra emessa a saldo del prestito. Per il pagamento saranno messe a disposizione dell’assicurazione tutte le cifre accantonate per il lavoratore presso l’azienda (TFR, tredicesima, eventuale quattordicesima, ferie e permessi non goduti).
Se con questo accantonamento sarà possibile saldare il debito residuo, tutto ciò che dovesse essere in più perverrà al lavoratore che, a questo punto, avrà saldato il suo debito definitivamente.
Nel caso in cui questo non fosse possibile perché la cifra non arriverebbe a copertura del debito residuo, sarà l’assicurazione a rivalersi sul debitore con pignoramenti di beni o di parte dell’eventuale nuovo stipendio o della eventuale pensione.

Tempestività di comunicazione

Una caratteristica importante in queste operazioni, come già detto, è la tempestività della comunicazione con gli enti preposti (banche, finanziarie, nuovi datori di lavoro) per evitare che il mancato pagamento ingiustificato di rate possa far scattare operazioni di pignoramento o blocchi degli eventuali nuovi stipendi. Da verificare anche, perché di estrema importanza, la data in cui si renderanno effettive le dimissioni: va sempre selezionata, infatti, una data in cui la rata del quinto sia appena stata pagata. Differentemente, potrebbe succedere che il datore di lavoro debba versare all’assicurazione o alla banca l’intera ultima busta paga.