Cessione del quinto e dimissioni: come comportarsi

Il mercato del lavoro, in Italia, è in continuo movimento, spesso in senso negativo. Siamo nell’Eurozona, il paese che presenta i più alti tassi di disoccupazione, ma allo stesso tempo i mercati e le nuove tecnologie propongono, anche nel nostro paese, opportunità che in molti si sentono di dover cogliere, spesso e volentieri dando le dimissioni dal posto di lavoro.

Cessione del quinto, in caso di dimissioni?

cessione del quinto e dimissioni

È una domanda che dovrebbero porsi in molti, anche perché una cattiva gestione di tempi e comunicazioni con la banca o la società finanziaria che ha erogato il prestito può portare a spiacevoli (ma soprattutto costose) situazioni che si potrebbero tranquillamente evitare.

Innanzitutto una premessa: quando si stipula un contratto di finanziamento con la formula della cessione del quinto automaticamente (perché è obbligatorio per legge), la società che erogherà il finanziamento (sia essa una banca o una finanziaria) stipulerà un contratto assicurativo. Questa polizza assume il nome di “rischio impiego” e, come dice la denominazione stessa, servirà a coprire le spese necessarie nel caso in cui il debitore dovesse perdere il lavoro.

Contrariamente a quanto si pensa, però, compito di questa polizza non sarà quello di proteggere il debitore, bensì servirà a protezione dell’ente bancario o della finanziaria che avrà erogato il credito. Sarà poi l’assicurazione a rivalersi sul debitore per la cifra che l’assicurazione stessa avrà erogato a saldo del debito residuo. In maniera simile questo succede anche nel caso di cessione del quinto in caso di licenziamento.

Ci sono, però, dei “distinguo” che è necessario affrontare.

Dimissioni seguite da un nuovo posto di lavoro

Se le dimissioni sono seguite immediatamente o brevemente da un altro lavoro dipendente, sarà il nuovo datore di lavoro a garantire la continuità del pagamento delle rate. Non interverrà l’assicurazione, basta che ci sia una continuità nel pagamento delle rate e che non ci siano delle insolvenze non giustificate. È chiaro che l’operazione di “cambio” di riferimenti del datore di lavoro dev’essere effettuato il più presto possibile dandone comunicazione alla banca o alla finanziaria. Ricordiamo che il pagamento delle rate per un prestito contro cessione del quinto è un diritto del lavoratore. Il datore di lavoro, quindi, non potrà rifiutarsi di effettuare la trattenuta in busta paga e quindi il pagamento della rata mensile.

Dimissioni non seguite da un nuovo posto lavoro o licenziamento

Diversa è la situazione nel caso in cui non ci sia un nuovo posto di lavoro. Va però fatta una distinzione importante: la polizza “rischio impiego” copre, di norma, solo la perdita involontaria del lavoro (licenziamento non imputabile al lavoratore, mobilità, chiusura dell’azienda), mentre non copre le dimissioni volontarie né il licenziamento per giusta causa imputabile al lavoratore: in questi ultimi casi sarà direttamente la banca o la finanziaria, e non l’assicurazione, a rivalersi sul debitore.
Quando la perdita del lavoro è invece coperta dalla polizza, sarà l’assicurazione stipulata in sede di firma di contratto di prestito a saldare il debito presso la banca o la finanziaria. A questo punto sarà l’assicurazione a essere creditrice nei confronti del debitore per la cifra emessa a saldo del prestito. Per il pagamento saranno messe a disposizione dell’assicurazione (o, nei casi non coperti dalla polizza, direttamente della banca) tutte le cifre accantonate per il lavoratore presso l’azienda (TFR, tredicesima, eventuale quattordicesima, ferie e permessi non goduti).
Se con questo accantonamento sarà possibile saldare il debito residuo, tutto ciò che dovesse essere in più perverrà al lavoratore che, a questo punto, avrà saldato il suo debito definitivamente.
Nel caso in cui questo non fosse possibile perché la cifra non arriverebbe a copertura del debito residuo, sarà l’assicurazione (o la banca, nei casi non coperti dalla polizza) a rivalersi sul debitore con pignoramenti di beni o di parte dell’eventuale nuovo stipendio o della eventuale pensione.

Tempestività di comunicazione

Una caratteristica importante in queste operazioni, come già detto, è la tempestività della comunicazione con gli enti preposti (banche, finanziarie, nuovi datori di lavoro) per evitare che il mancato pagamento ingiustificato di rate possa far scattare operazioni di pignoramento o blocchi degli eventuali nuovi stipendi. Da verificare anche, perché di estrema importanza, la data in cui si renderanno effettive le dimissioni: va sempre selezionata, infatti, una data in cui la rata del quinto sia appena stata pagata. Differentemente, potrebbe succedere che il datore di lavoro debba versare all’assicurazione o alla banca l’intera ultima busta paga.